Permessi artistici
Il testo completo dell'articolo relativo al Diritto alla
formazione che contiene
il comma relativo ai permessi artistici (sono state evidenziate le parti
specifiche)
ART.62 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA
FORMAZIONE
(Art.13
del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce
un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo
sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di
insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni
scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si
svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo
d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad
iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università, IRRE o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative
di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del
processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione
dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti hanno diritto
alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la
partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi
gradi scolastici. Con le medesime
modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad
attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di
strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura,
nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio,
un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la
partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito
dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento
dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che
partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di
formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la
partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono
cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per
gli insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un
carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si
realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle
modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per favorire l’accesso al
personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della
contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto
ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione,
con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla
riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di
compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste
modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e
personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno
ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento,
con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle
competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce
un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei
permessi per l’aggiornamento.
Dal testo è possibile ricavare che i docenti di
Strumento, unitamente ai docenti di Ed.Musicale ed Ed.Artistica, hanno diritto a
5 gg di permesso per motivi artistici e che inoltre il Dirigente Scolastico è
tenuto ad assicurare un'organizzazione flessibile dell'orario al fine di
concedere ulteriori giorni.
A questi giorni specificamente previsti, possono essere aggiunti i 9 giorni, 3+6 previsti per i permessi per motivi personali e/o familiari. E' infatti del tutto lecito presumere che se questi giorni possono essere richiesti con motivazioni personali, se questa motivazione è la necessità di partecipare ad una attività considerata formativa, la stessa risulta ancor più valida. Questi permessi sono però non retribuiti per il personale assunto a tempo determinato.
Art. 15 comma 2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Il testo del CCNL è di per se già sufficiente per poter richiedere la fruizione di questo diritto, consiglio però di prestare particolare attenzione alle norme che possono essere inserite nel contratto interno dell'Istituto. A tal fine è bene contattare i membri delle R.S.U. per verificare se è stato in merito firmato un accordo e nel caso intervenire perchè nel contratto vengano indicate modalità chiare per la fruizione di questo diritto.
Ciò che è particolarmente utile venga inserito
è un percorso che non preveda la valutazione del D.S. sul merito della
richiesta, ma unicamente sulle modalità ed i tempi necessari a garantirgli di
poter predisporre una corretta organizzazione scolastica.
Un modello di testo può essere quello che segue. Come vedrete, seppur indicando
alcuni parametri di tempo e di numero di permessi nella stessa giornata, ciò
che è utile indicare è che a seguito del rispetto delle modalità previste, il
permesso è considerato automaticamente concesso. Naturalmente il testo può
essere variato nella forma e seguire lo schema dei singoli contratti integrativi
stipulati nei diversi istituti, ma al fine di non avere brutte sorprese è
opportuno che verifichiate che il contenuto dell'accordo contenga gli elementi
che ho indicato ed in caso contrario che chiediate alle R.S.U. di inserirli.
Fruizione dei Permessi
a)
Permessi per la formazione e/o l'aggiornamento ( Art. )
Il permesso deve essere richiesto tramite l'apposito modulo, di domanda e di
autocertificazione, in segreteria, di norma, con un preavviso di almeno 10
giorni. Non possono essere previste per la stessa giornata più di 3 richieste.
In presenza di tali caratteristiche il permesso è considerato concesso dopo tre
giorni dalla data di presentazione della domanda. Al rientro deve essere
allegato l'attestato di partecipazione.
Nel caso in cui una o più delle predette caratteristiche non sussistano il
permesso potrà comunque essere concesso, previo accordo tra le parti. I criteri
in base ai quali potrà essere operata la scelta sono:
1° continuità della formazione in atto
2° iniziative organizzate dall'amministrazione
3° rispondenza al POF
b)
Permessi per motivi personali o familiari (Art.49CCNL 26/5/99)
Il permesso deve essere richiesto tramite l'apposito modulo in segreteria di
domanda e di autocertificazione, di norma, con un preavviso di almeno 10 giorni.
In caso di autocertificazione devono essere indicati gli elementi necessari
all'amministrazione per poter eventualmente procedere alla verifica della
veridicità della dichiarazione. Non possono essere previste per la stessa
giornata più di 3 richieste. In presenza di tali caratteristiche il permesso è
considerato concesso dopo tre giorni dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui una o più delle predette caratteristiche non sussistano il
permesso potrà comunque essere concesso, previo accordo tra le parti. I criteri
in base ai quali potrà essere operata la scelta sono:
1° precedenza a chi ne ha usufruito in numero minore
N.B.
- I giorni di permesso concessi con le modalità indicate, sia per
l'aggiornamento sia per motivi personali, non devono essere recuperati.
- La parte finale dell'articolo sui permessi personali, chiarisce che i primi
tre giorni non comportano una decurtazione dai giorni di ferie mentre per i
successivi 6 giorni è prevista la decurtazione dei giorni di ferie, ma le
modalità di concessione del permesso restano le stesse.